logo2    logo trinity

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone
RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 – 00133 Roma C.F. 97713330583
Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724
E-mail: [email protected] – SitoWeb: www.icviaposeidone.edu.it
Distretto XVI – Ambito 4

Circ. n.292 del 16 marzo 2022
Prot. nr. 3690/2022

Ai docenti della scuola sec. di I grado
Alle famiglie degli alunni della scuola sec. di I grado
Al sito web

OGGETTO: Modalità di espletamento dell’Esame di Stato del I° Ciclo- O.M. nr. 64 del 14/03/2022

Con l’ordinanza ministeriale nr. 64 del 14 marzo 2022 vengono definite le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Le modalità di espletamento dell’Esame di Stato vengono di seguito riportate:

1.  In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/20171

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
  3. colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.

5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

6. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017

7. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato.

8. Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.

Nell’articolo 3 sono definite le modalità per l’attribuzione della valutazione finale che vengono di seguito riportate:

  1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato s’intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei
  2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
  3. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame
  4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

Rispetto alle Prove Invalsi l’articolo 5 ricorda che gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Gli Esami di Stato sono un momento conclusivo che segnano anche un passaggio di crescita dei nostri alunni, che il prossimo settembre diventeranno studenti del secondo ciclo di istruzione.

È quindi importante poter essere pronti per accompagnarli al meglio in questo passaggio. Tutta la scuola è sempre pronta ed attenta a promuovere la crescita dei propri alunni soprattutto in questo particolare momento di emergenza globale.

Riferimenti normativi:

DM 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

DM 742/2017 Finalità della certificazione delle competenze

D.lgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

Si allega, altresì, alla presente l’O.M. nr. 64 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 per opportuna conoscenza delle SS.LL.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Laudando
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n. 39/1993)