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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone
RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 – 00133 Roma C.F. 97713330583
Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724
E-mail: [email protected] – SitoWeb: www.icviaposeidone.edu.it
Distretto XVI – Ambito 4

Circ. n. 351 del 25/08/2021
Prot. 0008064/U

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al personale docente e ATA neo immesso a.s. 2021/2022
Al personale in ingresso presso l’Istituto
Agli interessati
Alla Dsga

Oggetto: Informazioni relative alla presa di servizio del 1 settembre 2021 e all’avvio dell’anno scolastico. Misure organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Applicazione D.L. n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO del Documento tecnico scientifico del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) - Verbale n.34 del 12 luglio 2021 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO dell’Adozione con Decreto n.257 del 06/08/2021 delDocumento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” - Piano Scuola 2021-2022

PRESO ATTO del Decreto Legge n.111 pubblicato sulla G.U. il 06/08/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

PRESO ATTO delle note Prot. n.35309 del 04/08/2021 e Prot.n.36254 dell’11/08/2021 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021 avente per oggetto: Decreto-legge n.111/2021Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico”

TENUTO CONTO del “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19-anno scolastico 2021-2022” siglato dal Ministro Bianchi e OO.SS. firmatarie- m_pi.AOOGAMBI. ATTI del Ministro. R. 0000021 del 14/08/2021                                                  

RENDE NOTO 

  1. Documento di riconoscimento in corso di validità
  2. Codice fiscale
  3. Certificazione verde COVID-19 come da D.L.111 del 06/08/2021, art.1,c.6- 9-ter(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario): “ Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Si riporta quanto specificato nella nota Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021, come da normativa vigente:

“La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.”

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

A ogni buon fine, si allegano le circolari del Ministero del salute Prot. n.35309 del 04/08/2021 e Prot.n.36254 dell’11/08/2021 del Ministero della Salute alle quali si rinvia per le puntuali disposizioni di competenza.

Docenti  e ATA già titolari  e in servizio presso l’Istituto nell’a.s.2020-2021

In merito ai docenti e al personale ATA già titolari e in servizio presso l’Istituto nell’a.s.2020-2021, relativamente al punto 3 si specifica quanto segue:

In ottemperanza al D.L.111/2021, art.1,c.6 Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, … tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario….devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, nonché alla nota Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021, punto 5 si specifica che, il personale scolastico dal 01 settembre 2021 dovrà produrre prima dell’ingresso “in presenza” a scuola l’esibizione della certificazione verde COVID-19 o di eventuale esenzione da verificare tramite apposita applicazione.

Per il personale docente, il controllo sarà effettuato in concomitanza del primo giorno utile in presenza a scuola, come da comunicazione relativa agli adempimenti di inizio anno scolastico. 

Al fine di assicurare l’avvio dell’a.s. in sicurezza, favorendo comportamenti coesi e consapevoli, si trasmettono altresì le indicazioni di seguito declinate.

L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non risulta opportuno l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. 

Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.  

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.

Questa Dirigenza si riserva di comunicare eventuali successive modifiche pervenute successivamente alla presente circolare. 

Per quanto non esplicitamente riportato, si rinvia a una attenta lettura e presa visione dei documenti normativi ivi allegati che costituiscono parte integrante della presente circolare:

 Si ringrazia per la consueta collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Laudando
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n. 39/1993)